Art. 1.

      1. La confisca non pregiudica i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, quando l'atto da cui il credito deriva non è funzionale all'attività illecita o a quella economica che ne costituisce il frutto o il reimpiego, ovvero quando il titolare dimostra di averne ignorato senza colpa il nesso di funzionalità.
      2. Se ricorrono le condizioni indicate al comma 1, la confisca non pregiudica altresì:

          a) i diritti di coloro che hanno compiuto atti di esecuzione o che sono intervenuti nella esecuzione forzata anteriormente al sequestro;

          b) i diritti di credito non assistiti da garanzie reali che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, se il restante patrimonio dell'indiziato risulta insufficiente al loro soddisfacimento;

          c) i diritti personali di godimento, ove il contratto abbia data certa anteriore al sequestro.

      3. Colui a favore del quale è stata fatta una promessa di pagamento o una ricognizione di debito deve altresì provare il rapporto fondamentale; nel caso di titoli di credito il portatore deve altresì provare il rapporto che ne legittima il possesso.
      4. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2645-bis del codice civile, se ricorrono le condizioni indicate al comma 1, il sequestro e la confisca non pregiudicano i diritti derivanti dal contratto preliminare quando l'atto è stato trascritto

 

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prima del sequestro e vi è congruità tra le prestazioni.
      5. Se sono confiscati beni intestati a terzi, sugli stessi concorrono i soli creditori dell'intestatario, ai sensi dell'articolo 4; sui beni del proposto non concorrono i creditori del terzo intestatario formale.